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Regio decreto 1517/1911

Art. 15 — I programmi di esame e tutte le modalita' relativo all'esecuzione di esso sono stabiliti nel decreto minister…

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Art. 15. I programmi di esame e tutte le modalita' relativo all'esecuzione di esso sono stabiliti nel decreto ministeriale che indice il concorso; in detto decreto sara' pure fissato l'assegno mensile da corrispondersi durante l'esperimento. Il giudizio sugli esami e' dato da una commissione composta del direttore, del direttore in 2ª e di tre membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati e fra gli impiegati parificati al grado di ufficiale superiore.

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