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Regio decreto 1517/1911

Art. 14 — I concorrenti debbono assoggettarsi: a) ad un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialita', di…

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Art. 14. I concorrenti debbono assoggettarsi: a) ad un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialita', di servizio; b) ad un esame od esperimento pratico inerente alla specialita' cui il concorrente aspira; c) ad un periodo di esperimento della durata di sei mesi.

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