Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1326/1911Art. 8
Regio decreto 1326/1911

Art. 8 — In ciascun corpo, comando od ufficio, il rispettivo comandante o direttore designa tre ufficiali od impiegati…

ELI /it/regio-decreto/1911/10/06/1326/art/8parte di Regio decreto 1326/1911
Art. 8. In ciascun corpo, comando od ufficio, il rispettivo comandante o direttore designa tre ufficiali od impiegati i quali dovranno compilare le note informative degli applicati delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari ivi addetti. I detti ufficiali od impiegati, fra cui e' da comprendere il capo dell'ufficio o reparto dal quale direttamente dipende l'applicato o l'ufficiale d'ordine, dovranno essere scelti fra coloro che, per piu' frequenti relazioni di servizio, siano maggiormente in grado di esprimere un ponderato giudizio a riguardo dell'applicato o ufficiale d'ordine. Le note saranno dapprima compilate dall'ufficiale od impiegato meno anziano, e rivedute poi separatamente e per ordine gerarchico dagli altri due ufficiali od impiegati designati; ciascuno di essi dovra' integrare il giudizio che credesse di emettere mediante una qualificazione. Dette note non dovranno contenere alcun cenno all'avanzamento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1326/1911 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.