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Regio decreto 1326/1911

Art. 35 — Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, e dal …

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Art. 35. Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

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