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Regio decreto 1326/1911

Art. 30 — Qualora gli assistenti del genio, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi…

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Art. 30. Qualora gli assistenti del genio, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi di ufficio dovranno riferirne al ministero. Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, l'impiegato dovra' corredare la domanda con un certificato medico. Se invece venga chiesta per motivi di famiglia, i Capi di ufficio assunte opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi. In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

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