Regio decreto 1326/1911
Art. 28 — L'orario giornaliero normale degli assistenti del genio militare e' di sette ore
Art. 28. L'orario giornaliero normale degli assistenti del genio militare e' di sette ore. Qualora le esigenze del servizio lo richieggano, gli assistenti dovranno seguire l'orario normale degli operai. In tal caso sara' loro corrisposta una indennita', che verra' stabilita con speciali disposizioni.
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