Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1326/1911Art. 17
Regio decreto 1326/1911

Art. 17 — I capi dei corpi, comandi od uffici, da cui dipendono gli impiegati di cui sopra e' parola sono autorizzati a…

ELI /it/regio-decreto/1911/10/06/1326/art/17parte di Regio decreto 1326/1911
Art. 17. I capi dei corpi, comandi od uffici, da cui dipendono gli impiegati di cui sopra e' parola sono autorizzati a concedere congedi di un mese per ogni anno giusto l'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili. Qualora i detti impiegati, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese chiedessero per gravi ragioni una proroga, le autorita' da cui essi dipendono dovranno riferirne al ministero. Se la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute l'impiegato dovra' corredare le domande di un certificato medico. Se invece venga domandata per motivi di famiglia, le suddette autorita', assunte informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi. In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere la proroga del congedo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1326/1911 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.