Regio decreto 1326/1911
Art. 12 — Il capo d'ufficio trasmette le note informative al proprio comandante o direttore, il quale vi appone tutte l…
Art. 12. Il capo d'ufficio trasmette le note informative al proprio comandante o direttore, il quale vi appone tutte le annotazioni ed osservazioni che ritiene opportuno. Un esemplare delle note sara' quindi trasmesso all'ufficio competente del ministero della guerra, ed un altro rimarra' presso il comando, corpo o stabilimento militare cui l'applicato o ufficiale d'ordine dei magazzini trovasi addetto.
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