Regio decreto 472/1910
Art. 82 — Le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualita' e quelle per le spese di pe…
Art. 82. Le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualita' e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che l'Istituto italiano di credito fondiario impone ai mutuatari devono essere approvate per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro.
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