Regio decreto 472/1910
Art. 81 — Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commer…
Art. 81. Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio: 1° la loro situazione alla fine di ogni bimestre; 2° il bilancio annuale alla chiusura dell'esercizio; 3° la dimostrazione speciale dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio. Nelle situazioni bimestrali e nei bilanci annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dal direttore, che sono conformi alla verita'. Il Ministero ha facolta' di chiedere tutti gli schiarimenti reputati necessari intorno ai documenti contabili trasmessi. I modelli delle situazioni bimestrali e dei prospetti dimostrativi sono approvati con decreto Reale sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio.
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