Regio decreto 472/1910
Art. 62 — Gl'Istituti di credito fondiario che intendono far uso della facolta' ad essi consentita dall'art
Art. 62. Gl'Istituti di credito fondiario che intendono far uso della facolta' ad essi consentita dall'art. 34 della legge (testo unico), debbono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il piano della divisata conversione, indicando il tipo e, ove ne sia il caso, la serie di cartelle che vogliono ritirare dalla circolazione, il saggio di interesse delle cartelle da emettere in cambio di quelle che si ritirano; l'epoca fissata per applicare ai mutuatari il beneficio della riduzione dell'interesse, e la proporzione di questa nel caso in cui non possa applicarsi per intero. La conversione delle cartelle potra' esser fatta anche per una parte soltanto dello stesso tipo o della stessa serie: in questo caso le cartelle da ritirare saranno designate per estrazione. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, esaminato il piano e sentito il Ministero del tesoro, dichiara se nulla osti all'applicazione di esso; ed ha facolta' di richiedere che venga opportunamente modificato ove risulti contrario alle disposizioni della legge.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.