Regio decreto 472/1910
Art. 61 — Gli annotamenti della trasformazione dei mutui, che gli Istituti sono in facolta' di fare eseguire in margine…
Art. 61. Gli annotamenti della trasformazione dei mutui, che gli Istituti sono in facolta' di fare eseguire in margine alle iscrizioni ipotecarie, a termini dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, si operano con la consegna al conservatore delle ipoteche di una copia del contratto di trasformazione esente da tassa ed autenticata dal notaio.
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