Regio decreto 472/1910
Art. 56 — Nel caso che, a maggior garanzia del debito arretrato o della somma anticipata in conformita' dell'articolo p…
Art. 56. Nel caso che, a maggior garanzia del debito arretrato o della somma anticipata in conformita' dell'articolo precedente, l'Istituto esiga un'ipoteca, il richiedente deve presentare i documenti atti a provarne la validita' ed efficacia, nei termini dell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1905, n. 592. Tale ipoteca puo' essere costituita o sui beni gia' vincolati per il mutuo o su altri beni, anche di terzi.
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