Regio decreto 472/1910
Art. 55 — Quando esista un debito per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziali e altri accessori, i…
Art. 55. Quando esista un debito per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziali e altri accessori, il richiedente deve dichiarare in qual modo intenda provvedere alla sistemazione e al pagamento del debito stesso ed obbligarsi a dare le cautele che dall'Istituto saranno stabilite. Uguale dichiarazione il richiedente deve fare quando intenda ottenere, a sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, l'anticipazione della somma occorrente per la trasformazione del mutuo.
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