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Regio decreto 472/1910

Art. 22 — Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce anche per decisione del giudice, passata in…

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Art. 22. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce anche per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

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