Regio decreto 472/1910
Art. 22 — Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce anche per decisione del giudice, passata in…
Art. 22. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce anche per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.
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