Regio decreto 472/1910
Art. 21 — Il trasferimento delle cartelle nominativo puo' effettuarsi: a) mediante convenzione notarile; b) mediante di…
Art. 21. Il trasferimento delle cartelle nominativo puo' effettuarsi: a) mediante convenzione notarile; b) mediante dichiarazione, fatta presso l'Istituto o Societa' di Credito fondiario, che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante deve essere autenticata da un notaio; c) mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio. Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna della cartella.
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