Regio decreto 232/1908
Art. 23 — Operai permanenti
Art. 23. Operai permanenti. Gli operai che, all'entrata in vigore del presente riordinamento, si trovassero ad aver raggiunta una mercede superiore a quella prevista attualmente la conserveranno. Gli operai che esercitassero un mestiere non considerato dall'art. 17, § 2° saranno classificati in matricola con un mestiere affine, a giudizio del direttore dell'Istituto. Roma, 14 maggio 1908. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro della marina C. MIRABELLO.
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