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Regio decreto 232/1908

Art. 22 — Artieri

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/22parte di Regio decreto 232/1908
Art. 22. Artieri. I posti di artiere vacanti alla data del presente riordinamento, per completare con gli impiegati aggiunti il numero di 28, potranno essere conferiti senza la formalita' di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 16, ad individui del personale lavorante in servizio presso I' Istituto, ed anche ad estranei, purche' di riconosciuta abilita' professionale, su designazione del direttore dell'Istituto e con la approvazione del Ministero.

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