Regio decreto 646/1905
Art. 96 — Art. 31 della legge 4 giugno 1896
Art. 96. (Art. 31 della legge 4 giugno 1896). Durante dieci anni decorrenti dal 29 giugno 1896, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, e' ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari.
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