Regio decreto 646/1905
Art. 95 — Art. 34 della legge 4 giugno 1896
Art. 95. (Art. 34 della legge 4 giugno 1896). Le disposizioni della presento legge, in quella parte che non sia stata regolata dalle disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, sono applicabili agli Istituti di credito fondiario in liquidazione.
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