Regio decreto 646/1905
Art. 85 — Art. 11 della legge 17 luglio 1890
Art. 85. (Art. 11 della legge 17 luglio 1890). Se il mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle esigibili in valuta legale, la provvigione annua dovuta all'Istituto non potra' essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme, la provvigione sara' concordata fra l'Istituto e il mutuatario. Nei mutui stipulati in cartelle l'Istituto avra' sempre diritto di sostituire il pagamento in valore legale, purche' lo dichiari all'atto del contratto condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata pel mutuo in cartelle, e purche' valuti le carte al prezzo medio della Borsa locale nel mese solare antecedente al contratto condizionato. Se l'importare del mutuo verra' dato in oro o in cartelle esigibili in oro, il mutuatario dovra' obbligarsi a corrispondere sulle quote di interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralita' dovute all'Istituto, il cambio medio risultante dai vari cambi correnti sull'Italia nelle piazze estere che verranno designate per decreto Reale.
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