Regio decreto 646/1905
Art. 84 — Art. 10 della legge 17 luglio 1890
Art. 84. (Art. 10 della legge 17 luglio 1890); I mutui ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o in oro.
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