Regio decreto 646/1905
Art. 73 — Art. 23 della legge 4 giugno 1896
Art. 73. (Art. 23 della legge 4 giugno 1896). Gli Istituti hanno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito o a privati, alle condizioni che reputeranno piu' convenienti, estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge.
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