Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 646/1905Art. 72
Regio decreto 646/1905

Art. 72 — Art. 22 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/72parte di Regio decreto 646/1905
Art. 72. (Art. 22 della legge 4 giugno 1896). L'imposta di ricchezza mobile sara' versata dagli Istituti direttamente nella tesoreria dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗

← Art. 71 Art. 73 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.