Regio decreto 646/1905
Art. 69 — Art. 27 della legge 22 febbraio 1885
Art. 69. (Art. 27 della legge 22 febbraio 1885). Gl'Istituti esercenti il Credito fondiario sono sotto la sorveglianza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la esercitera' nei modi che saranno fissati dal regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.