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Regio decreto 646/1905

Art. 69 — Art. 27 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/69parte di Regio decreto 646/1905
Art. 69. (Art. 27 della legge 22 febbraio 1885). Gl'Istituti esercenti il Credito fondiario sono sotto la sorveglianza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la esercitera' nei modi che saranno fissati dal regolamento.

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