Regio decreto 646/1905
Art. 68 — Art. 26 della legge 22 febbraio 1885
Art. 68. (Art. 26 della legge 22 febbraio 1885). Gli stati delle operazioni del Credito fondiario, e quanto altro concerne l'andamento dell'Istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicita' sono stabiliti nel regolamento.
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