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Regio decreto 646/1905

Art. 57 — Art. 24 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/57parte di Regio decreto 646/1905
Art. 57. (Art. 24 della legge 22 febbraio 1885). La procedura speciale stabilita con gli articoli precedenti e' applicabile anche contro i deliberatari dei beni gia' ipotecati al Credito fondiario. L'acquirente di un immobile ipotecario al Credito fondiario, che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare, nei 20 giorni dall'acquisto definitivo, la parta del prezzo che corrisponda al credito dell'Istituto.

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