Regio decreto 646/1905
Art. 56 — Art. 19 della legge 4 giugno 1896
Art. 56. (Art. 19 della legge 4 giugno 1896). Le disposizioni degli articoli 43, 45, 46, 48, 49, 50 e 51, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli Istituti di eredito fondiario nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.
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