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Regio decreto 646/1905

Art. 29 — Art. 8 della legge 22 febbraio 1885, 7°, 8° e 9° capoverso

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/29parte di Regio decreto 646/1905
Art. 29. (Art. 8 della legge 22 febbraio 1885, 7°, 8° e 9° capoverso). E' in facolta' dell'Istituto di rifiutare pagamenti di acconti e di debito che non raggiungano l'ammontare dell'annualita' dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualita', sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori. Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione possono farsi in cartelle fondiarie, al loro valore nominale, di un saggio di interessi uguale a quello del mutuo che si rimborsa. Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, quando questo non ecceda 500,000 lire, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente inscritta. Nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potra' ottenere la parziale riduzione di cui sopra con la estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente. Queste riduzioni parziali si opereranno con la esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione dell'Istituto, vidimata da notaio.

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