Regio decreto 646/1905
Art. 28 — Art. 8 della legge 22 febbraio 1883, 5° e 6° capoverso - Art. 3 della legge 4 giugno 1896
Art. 28. (Art. 8 della legge 22 febbraio 1883, 5° e 6° capoverso - Art. 3 della legge 4 giugno 1896). Il debitore ha facolta' di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo pero' all'Istituto e all'erario i compensi di cui all'articolo precedente e nella misura come appresso: Per conto dell'Istituto in una somma corrispondente al diritto di Commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per cento dell'erario, nel caso della anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito. Quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiore a L. 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualita', qualunque sia la durata del mutuo. Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di Commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che sopra proposta del debitore l'Istituto possa ammettere. Il compenso di cui nel presente articolo e' anche dovuto in tutti i casi in cui, per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito. Nessun compenso e' dovuto per quella parte del capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente. Parimente nessun diritto sara' dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.
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