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Regio decreto 646/1905

Art. 26 — Art. 32 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/26parte di Regio decreto 646/1905
Art. 26. (Art. 32 della legge 17 luglio 1890). Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessione o surrogazione, se l'ipoteca susseguente di un altro creditore e' d'impedimento all'assicurazione ipotecaria dei diritti di commissione od erariali, il mutuatario potra' sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria depositando presso l'Istituto mutuante in contanti od in cartello fondiarie un valore corrispondente all'ammontare della somma per la quale non si puo' iscrivere ipoteca. Gl'interessi del danaro o dei titoli tratteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare sara' imputato nel pagamento delle semestralita'.

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