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Regio decreto 646/1905

Art. 25 — Art. 31 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/25parte di Regio decreto 646/1905
Art. 25. (Art. 31 della legge 17 luglio 1890). Chi inscrivesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore di un Istituto di credito fondiario non potra' opporre all'Istituto alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute opporre contro l'iscrizione ed il credito ceduti o surrogati.

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