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Regio decreto 4758/1887

Art. 76 — I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/76parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 76. I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n. XVIII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti del genio, e si compongono di: ragionieri geometri capi; ragionieri geometri principali; ragionieri geometri; aiutanti ragionieri geometri.

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