Regio decreto 4758/1887
Art. 75 — I ragionieri d'artiglieria, di cui la tabella n
Art. 75. I ragionieri d'artiglieria, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti d'artiglieria, e si compongono di: ragionieri capi; ragionieri principali; ragionieri; aiutanti ragionieri.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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