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Regio decreto 4758/1887

Art. 71 — Il personale della giustizia militare, di cui la tabella numero XIII determina il numero, il grado e le class…

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Art. 71. Il personale della giustizia militare, di cui la tabella numero XIII determina il numero, il grado e le classi, e' ripartito in conformita' di quanto e' stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di: un avvocato generale militare; sostituti avvocati generali militari; avvocati fiscali militari; sostituti avvocati fiscali militari; segretari; sostituti segretari; sostituti segretari aggiunti; istruttori ufficiali dell'esercito sostituti istruttori.

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