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Regio decreto 4758/1887

Art. 70 — Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali: A) Personale della giustizia militare; B)…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/70parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 70. Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali: A) Personale della giustizia militare; B) Ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare; C) Professori e maestri civili nelle scuole militari; D) Farmacisti militari; E) Ragionieri d'artiglieria; F) Ragionieri geometri del genio; G) Capi tecnici d'artiglieria e del genio; H) Scrivani locali ed assistenti locali; I) Assistenti locali del genio. Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

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