Regio decreto 4758/1887
Art. 7 — Gl'impiegati dei personali varii dipendenti dall'amminitrazione della guerra, contemplati nel Capo VI di ques…
Art. 7. Gl'impiegati dei personali varii dipendenti dall'amminitrazione della guerra, contemplati nel Capo VI di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal codice penale per l'esercito. A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilita' ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative, agli impiegati civili dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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