Regio decreto 4758/1887
Art. 6 — Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare…
Art. 6. Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Pero' essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali, in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei distretti o dei depositi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.