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Regio decreto 4758/1887

Art. 6 — Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/6parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 6. Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Pero' essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali, in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei distretti o dei depositi.

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