Regio decreto 4758/1887
Art. 56 — Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n
Art. 56. Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n. XI determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di corpo d'armata, ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli ed alle scuole provviste di cavalli.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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