Regio decreto 4758/1887
Art. 55 — Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei vi…
Art. 55. Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna. Esse sono in numero di dodici. La loro forza numerica in tempo di pace e' adeguata ai bisogni del servizio, ed a quello che si calcola occorrere per il servizio in campagna. Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorita' dell'ufficiale commissario direttore la' ove hanno la loro stanza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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