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Regio decreto 4758/1887

Art. 52 — Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/52parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 52. Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di vario grado, soprintende, per delegazione del Ministero della guerra, ai servizi di amministrazione generale e, sotto l'autorita' dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

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