Regio decreto 4758/1887
Art. 52 — Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n
Art. 52. Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di vario grado, soprintende, per delegazione del Ministero della guerra, ai servizi di amministrazione generale e, sotto l'autorita' dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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