Regio decreto 4758/1887
Art. 51 — Le compagnie di sanita' sono instituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanita' milita…
Art. 51. Le compagnie di sanita' sono instituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanita' militare in campagna. La loro forza numerica in tempo di pace e' adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanita' in campagna. Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorita' dell'ufficiale medico direttore la' ove hanno la loro stanza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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