Regio decreto 4758/1887
Art. 4 — La milizia territoriale e' costituita com'e' indicato nel Capo VIII della presente legge
Art. 4. La milizia territoriale e' costituita com'e' indicato nel Capo VIII della presente legge. In tempo di pace non e' chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno. In tempo di guerra e' piu' specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa puo' essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare. La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto Reale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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