Regio decreto 4758/1887
Art. 3 — La milizia mobile e' costituita com'e' indicato nel Capo VII della presente legge
Art. 3. La milizia mobile e' costituita com'e' indicato nel Capo VII della presente legge. In tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno. In tempo di guerra puo' essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio. La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto Reale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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