Regio decreto 4758/1887
Art. 28 — L'arma di cavalleria, di cui la tabella n
Art. 28. L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di: a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale); b) un ufficio dell'ispettore generale; c) nove comandi di brigata di cavalleria; d) ventiquattro reggimenti di cavalleria; e) sei depositi di allevamento cavalli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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