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Regio decreto 4758/1887

Art. 28 — L'arma di cavalleria, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/28parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 28. L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di: a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale); b) un ufficio dell'ispettore generale; c) nove comandi di brigata di cavalleria; d) ventiquattro reggimenti di cavalleria; e) sei depositi di allevamento cavalli.

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