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Regio decreto 4758/1887

Art. 27 — Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai var…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/27parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 27. Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito, e di preferenza dalle armi di artiglieria e del genio.

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