Regio decreto 4758/1887
Art. 27 — Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai var…
Art. 27. Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito, e di preferenza dalle armi di artiglieria e del genio.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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