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Regio decreto 4758/1887

Art. 109 — Sono abrogate: la legge n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/109parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 109. Sono abrogate: la legge n. 1591, in data 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra; la legge n. 3751, in data 15 marzo 1877; la legge n. 5008, in data 27 luglio 1879; e tutte le disposizioni contenute in altre leggi, per quanto sia diversamente stabilito dalla presente. Resta pero' in vigore, finche' non sia provveduto con apposita legge, il seguente articolo 73 della succitata legge, n. 1591, in data 30 settembre 1873. Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilita' a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva. Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni, sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilitati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

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