Regio decreto 4758/1887
Art. 108 — Le unita' organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i …
Art. 108. Le unita' organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i quadri corrispondenti saranno costituiti, man mano verra' consentito dalla forza rispettivamente disponibile.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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