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Regio decreto 4758/1887

Art. 108 — Le unita' organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i …

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Art. 108. Le unita' organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i quadri corrispondenti saranno costituiti, man mano verra' consentito dalla forza rispettivamente disponibile.

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