Regio decreto 4758/1887
Art. 105 — Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli att…
Art. 105. Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli attuali impiegati civili contabili che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di idoneita' da stabilirsi con decreto Reale. Gli altri saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili, adeguatamente al grado corrispondente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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