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Regio decreto 4758/1887

Art. 105 — Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli att…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/105parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 105. Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli attuali impiegati civili contabili che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di idoneita' da stabilirsi con decreto Reale. Gli altri saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili, adeguatamente al grado corrispondente.

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