Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 104
Regio decreto 4758/1887

Art. 104 — La truppa di complemento e' costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla mil…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/104parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 104. La truppa di complemento e' costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla milizia territoriale e da quelli di 1ª categoria che risultassero in eccedenza alla forza comportata dalle unita' organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Puo' essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 103 Art. 105 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.